Senza categoria

Della natura giuridica di Poste Italiane S.p.a. ai fini della configurazione delle fattispecie di cui all’art. 640 c.p.

di
Gaetano Armao
Docente di diritto amministrativo europeo
Università di Palermo – Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. La società Poste Italiane S.p.a opera nel mercato italiano mediante le proprie controllate Postel, Poste Vita, Poste Shop, Postemobile, Sda Express Courier, Poste Assicura, Europa Gestioni Immobiliari, Mistral Air, Postecom, BancoPosta Fondi Sgr, Poste Tutela e poste Energia.
Il servizio postale, definito dal d.lg. 22 luglio 1999, n. 261 come la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali è stato gestito negli anni in maniera diretta dallo Stato tramite l’amministrazione postale, integrate nel Ministero oggi denominato delle comunicazioni, e successivamente dall’ente pubblico economico Poste Italiane, poi trasformato nella società per azioni Poste Italiane.
La trasformazione di Poste Italiane in S.p.A è avvenuta sul finire degli anni novanta del secolo scorso. La società Poste Italiane è stata costituita con delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la programmazione economica) il 18 dicembre 1997, attuando la L. n. 71/94.
La summentovata società è stata partecipata dal Ministero dell’economia per il 65 % del capitale sociale nonché dalla Cassa Depositi e Prestiti per il rimanente 35%. Le quote societarie sono però state successivamente riassorbite in misura del 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il settore del servizio postale così come ad esempio quello del trasporto ferroviario è stato negli anni oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione.
Tale processo – come noto – trae spunto dall’armonizzazione e la liberalizzazione dei mercati dei servizi postali avviata con la direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 (cd. “prima direttiva postale”), successivamente emendata a seguito dell’adozione della direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 (cd. “seconda direttiva postale”), relativamente all’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali comunitari, e della direttiva 2008/6/CE (c.d. “terza direttiva postale”) per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
La richiamata normativa europea è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 261/1999, successivamente modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 58/2011, con i quali è stata data, rispettivamente, attuazione alla seconda e terza direttiva postale.
Con l’emanazione del più recente decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE) di recepimento della terza direttiva postale, deve ritenersi ad ogni effetto“abolita l’ultima quota residua del monopolio di Poste Italiane S.p.A.”(cfr. ANAC , Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”).
La menzionata direttiva 6/2008 definisce la distinzione fra servizi postali universali e non universali. I primi sono soggetti a regolamentazione e ad obblighi specifici su prezzi e qualità definiti da norme nazionali. I secondi, inclusivi sia dei servizi postali mail non universali sia di quelli forniti dai corrieri espressi, essendo offerti in un mercato concorrenziale, sono invece sottoposti a minori obblighi di natura regolamentare.
Ebbene, proprio per effetto della normativa interna di recepimento,in concorrenza con Poste Italiane s.p.a, anche altri operatori possono fornire servizi postali, sia nell’ambito del servizio c.d. universale, ovverosia quello che lo Stato si obbliga a fornire a tutti i cittadini in ossequio alla summenzionata direttiva 97/67 CE che, nell’ambito dei servizi a valore aggiunto.Restano, invece, affidati a Poste Italiane in via esclusiva le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi al Codice della strada.
Da ciò discende che solo per tale specifica e peculiare attività, nell’espletamento della quale sono rinvenibili inequivocabili profili di interesse pubblico e pertanto sottratta al libero mercato, potrà trovare applicazione lo statuto penale della p.a., mentre l’ambito dei servizi a valore aggiunto, proprio perché aperto alla concorrenza tra operatori economici come in quello dei servizi postali “universali”(e nei quali opera Poste Italiane S.p.A. alla quale è affidata dal Ministero dello Sviluppo Economicola fornitura su tutto il territorio nazionale di tale “servizio universale” fino al 30 aprile 2026), deve ritenersi interamente assoggettato alle regole del libero mercato.
Giova poi osservare che alla fine dell’anno 2015, su impulso del Ministero delle Finanze, è stato poi avviato un processo di vendita delle quote azionarie di Poste Italiane S.p.a. La quota posta sul mercato da parte dell’azionista pubblico è stata del 38.2%, ed è stata riservata in misura del 70% a investitori istituzionali e del 30% al pubblico.

2. Le brevi premesse sin qui svolte circa la natura dei servizi svolti in regime di concorrenza, con altri operatori privati, da Poste Italiane S.p.A e l’attuale assetto societario della stessa sono di assoluto rilievo, con riferimento alle questioni oggetto del presente parere e segnatamente circa la responsabilità dei dipendenti della società e le relative questioni di giurisdizione.
A partire dagli anni novanta del secolo scorso, infatti, il quadro normativo in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni ha subito notevoli mutamenti.
Queste ultime, avendone i poteri e sotto la spinta di un processo di privatizzazione di matrice comunitaria, hanno proceduto con la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni, alle quali venivano affidate la gestione delle attività e dei servizi di competenza.
Il massiccio ricorso al modello societario ha modificato radicalmente l’azione delle pubbliche amministrazioni, determinando il sorgere di complesse problematiche anche in tema di riparto di giurisdizione.
In tali casi, tra gli amministratori e dipendenti della società partecipata e l’ente pubblico socio si frappone un soggetto terzo, la società, con distinta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta.
La circostanza che a tale soggetto sia demandato lo svolgimento di attività di pubblico interesse, con l’esercizio delle relative funzioni, comporta certamente che sussista il rapporto di servizio tra la società e l’amministrazione ma non: “l’automatica estensione del medesimo legame diretto tra i suoi dipendenti ed amministratori con il socio pubblico. Il precipitato logico in tema di riparto di giurisdizione comporta, pertanto che, per la legittimazione passiva degli amministratori e dipendenti della società partecipata da uno o più enti pubblici, occorre stabilire nel caso concreto se sussiste o meno il rapporto di servizio con l’amministrazione socia” (Corte dei Conti III Sez. giurisdizionale centrale d’appello, sent. n. 548 del 07/08/2013 inerente una problematica analoga e afferente alla responsabilità dei dipendenti di Ferrovie dello Stato. S.p.a).
La Corte dei Conti, a più riprese, ha affermato la propria giurisdizione nei confronti degli amministratori e dipendenti di società partecipate da enti pubblici, avuto riguardo alla natura oggettivamente pubblica delle funzioni oppure alla provenienza delle risorse utilizzate.
In base a tale orientamento giurisprudenziale, il danno pubblico viene a realizzarsi tutte le volte che la finalizzazione delle risorse pubbliche subisca: “una indebita distrazione ad opera di uno o più soggetti preposti al loro corretto utilizzo; e ciò a prescindere dalla veste formale pubblica o privata assunta dall’ente cui è demandato il perseguimento del pubblico interesse, attraverso l’azione delle persone fisiche che per esso ente agiscono”(Corte dei Conti III Sez. giurisdizionale centrale d’appello, sent. n. 548 del 07/08/2013).
Tale impostazione estensiva della giurisdizione della Corte dei Conti è entrata in crisi per il diffondersi del fenomeno delle società pubbliche ed ha trovato spazio pertanto un opposto orientamento interpretativo secondo il quale deve aversi esclusivo riguardo alla veste giuridica del soggetto demandato a svolgere l’attività; per le società commerciali si applicano le norme del codice civile, trattandosi di soggetti di diritto privato e ciò a prescindere dalla distinta soggettività dei soci o dalla natura pubblica del denaro conferito per la sottoscrizione del capitale sociale.
Secondo tale prospettazione, occorrerebbe condurre l’analisi caso per caso, al fine di stabilire in concreto la natura, sostanzialmente pubblica o privata della società per cui operano i soggetti di volta in volta chiamati in responsabilità per accertare se essa sia caratterizzata o meno da uno speciale statuto giuridico (sul punto si vedano le pronunce inerenti RAI ed ENAV, Cass. SS. UU. n. 27092/2009 e n. 5032/2010).
Sulla questione appena descritta e inerente il riparto di giurisdizione risulta di fondamentale importanza quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3962 del 9 marzo 2012, le quali investite della questione, e con specifico riguardo a Poste Italiane S.p.A., si sono pronunciate circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile per le controversie inerenti l’azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno osservato che: “è irrilevante la prospettata natura di Poste Italiane s.p.a, quale organismo di diritto pubblico per aver subito il danno nell’esercizio della gestione del servizio pubblico di vendita di valori bollati.” ( Corte di Cassazione SS. UU. 9 marzo 2012 n. 3962). Ed infatti, nella fattispecie oggetto di decisione delle Sezioni unite è stato sottolineato come la qualità di organismo di diritto pubblico sarebbe riconosciuta in capo a Poste Italiane S.p.A soltanto in relazione al servizio pubblico universale.
Muovendo da quanto esposto sin ora, ciò che viene in rilievo riguarda quelle norme nelle quali la natura pubblica dell’ente assume importanza quale elemento della fattispecie criminosa.
Come già accennato in precedenza, il processo di privatizzazione di molti enti pubblici in società per azioni ê stato posto a base di molteplici pronunce, tutte nel segno della esclusione della natura pubblica di tali società sulla base della considerazione della loro veste formale.
Si è prodotta, pertanto, una dicotomia tra la natura societaria dell’ente, da ritenersi del tutto privata, e coloro che amministrano tali società o che operano per le stesse, i quali possono assumere la qualità di incaricati di pubblico servizio e talora pubblici ufficiali, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. quando l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche ( Cass. pen. Sez. sesta n. 37099 del 19/07/2012 dep. 26/09/2012 e Sez. sesta n. 49759 del 27/11/2012 dep. 20/12/2012).
Viene affermato al riguardo, e questa conclusione appare la più convincente per le finalità che ci occupano in questa sede, che la natura del servizio prestato e delle funzioni svolte non siano determinanti per giungere ad affermare una diversa natura giuridica del soggetto, il quale rimane una società di diritto privato, pur con talune deroghe rispetto alla comune disciplina.
Così per quel che concerne la trasformazione dell’ente pubblico economico Poste Italiane in società per azioni, non sarebbe più configurabile l’aggravante inerente alla natura giuridica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato: “assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 358 cod. pen”. (Cass. pen. Sez. seconda, sent. n. 8797 dell’11/02/2003 dep. il 24/02/2003).

3. Un’impostazione differente – corre l’obbligo di osservare – viene prospettata nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. sesta n. 40830 del 3 giugno 2010, con riferimento però alla sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato.
In questa pronuncia si afferma che l’ente pubblico erogatore di fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l’organismo pubblico di cui all’art. 3, comma 26 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con cui è stato approvato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004 18/CE (adesso abrogato e sostituto dal d.lgs. n. 50 del 2016), per cui va ritenuto tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine sia dotato di personalità giuridica.
Sembra parimenti opportuno sottolineare che,recentemente, in riferimento ad una ipotesi di truffa ai danni di una società per azioni partecipata, titolare di una concessione per la costruzione e sfruttamento di un’opera pubblica, è stata adottata una diversa soluzione, con la quale, disattendendo la consolidata interpretazione basata sulla veste formale, è stata ritenuta configurabile l’aggravante di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 C.p., accedendo ad una nozione sostanziale di pubblica amministrazione, grazie anche al richiamo di parametri di matrice europea (Cass. 30.10.2012 n. 42408; successivamente anche Cass. 16.4.2013 n. 17343; Cass. 2.7.2013 n. 39837).
A seguito di tale pronuncia è sorto un contrasto giurisprudenziale e la II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, le quali con sentenza 12 febbraio 2014, n°6773 hanno statuito che: “Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n 1, cod. pen. può parlarsi di natura pubblicistica dell’ente concessionario se si accerta che l’affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico, integra una relazione incentrata sull’inserimento del soggetto medesimo nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico, in modo che la società concessionaria si configuri come organo indiretto della p.a. Ne consegue che, atteso il rapporto strumentale tra enti, non potrebbe parlarsi di danno all’ente partecipante quale mero effetto riflesso della partecipazione societaria.”
Del resto, si evidenzia come la nozione di ente pubblico non coincida più con quella accolta dal codice penale, e che il modello di ente pubblico economico sia attualmente recessivo, a causa delle molteplici privatizzazioni poste in essere.
In particolare, sulla scorta di quanto affermato nella giurisprudenza civile e amministrativa, si sottolinea, il carattere neutro della forma societaria nell’indagine relativa all’identificazione della natura pubblica o privata di un ente con la conseguente necessità di basarsi su parametri ulteriori rispetto alla veste formale.
Il recente indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, fonda il proprio impianto argomentativo su due istituti propri del diritto amministrativo: l’organismo di diritto pubblico e l’organo indiretto della pubblica amministrazione.
Considerando tali criteri si pone pertanto, con riferimento a Poste Italiane S.p.A., la questione concernente la sussistenza degli indici di riconoscimento della natura pubblica della stessa.
Nel procedimento R.G N 5093/2015, l’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. richiama un importante arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione del 2014.
La sentenza della II Sez. penale n°38614 del 17 luglio m 2014, infatti, annette nell’ambito applicativo della summenzionata circostanza aggravante del reato di truffa, poiché enti pubblici, anche tutti gli enti: “a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico”.
L’ impianto motivazionale della sentenza appena menzionata si incentra, fra le altre cose, su di una pronuncia del Consiglio di Stato Sez. 6^, del 2 marzo 2011, n. 1206 che ha reputato Poste Italiane S.p.A un ente pubblico in forma societaria in quanto deputata ex lege al perseguimento di un interesse pubblico attraverso una struttura sottoposta al controllo pubblicistico esercitato dallo Stato non nella sua qualità di azionista, ma di ente pubblico.
In virtù della peculiare veste del titolare delle azioni della Poste Italiane s.p.a., quindi, secondo questa prospettazione, determinerebbe un fortecondizionamentonelle regole di funzionamento della Società, il che costituisce un’alterazione del modello societario tipico e rivelerebbe la completa attrazione nell’orbita pubblicistica della S.p.a.
Conclusivamente – prosegue il Consiglio di Stato – “deve ritenersi che Poste Italiane s.p.a, in quanto società di diritto speciale ancora interamente posseduta dallo Stato, abbia natura pubblica, continui ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche e che lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza o totalitario, non possa che indirizzare le attività societarie a fini di interesse pubblico generale anche al di là e prescindendo dal mero intento lucrativo”.
L’orientamento giurisprudenziale richiamato pone pertanto in rilievo preminente la consistenza della compagine azionaria e degli assetti societari ai fini della qualificazione di Poste Italiane S.p.A. – ancorché in termini sostanziali – quale ente pubblico.
A rigor di logica, seguendo tale ragionamento non si può prescindere dal valutare le recentissime evoluzioni intervenute negli assetti societari di Poste Italiane S.p.a.
A questo riguardo infatti non può non essere considerato, infatti, come alla luce del processo di trasformazione che ha caratterizzato quello che prima era un ente pubblico economico in S.p.A, ma soprattutto a seguito della recente cessione di ingenti quote societarie mediante la quotazione alla borsa valori di Milano, Poste Italiane s.p.a abbia modificato la propria morfologia di ente pubblico avente struttura societaria.
Con specifico riferimento agli indici rivelatori prospettati dalle summenzionate pronunce, giova rilevare che, ad oggi:
a) la quasi totalità dei servizi forniti e delle attività svolte da Poste Italiane s.p.a e dalle sue società controllate, sono esercitati in regime di libero mercato in concorrenza con altri operatori privati e che anche il servizio di raccolta e spedizione cosiddetto universale sebbene in regime di esclusiva fino all’anno 2026 viene esercitato da operatori privati abilitati in regime di concorrenza.
b) la compagine sociale, della società Poste Italiane S.p.A è profondamente mutata già dal 2015 ed appare vicina al modello del partenariato pubblico-privato a seguito della parziale privatizzazione conseguente alla quotazione nei mercati regolamentati.
Com’è noto la società mista si colloca tra le forme di partenariato pubblico-privato, ossia fra gli strumenti per realizzare progetti pubblici con il concorso di capitali privati o progetti privati di interesse pubblico con il concorso di capitali pubblici.
Si tratta di partenariato « istituzionale » perché si dà vita ad un autonomo soggetto di diritto destinato a durare negli anni.
I partenariati pubblico-privato di tipo istituzionalizzato sono quelli che implicano una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno a un’entità distinta; nei quali viene a crearsi un’entità detenuta congiuntamente da soci pubblici e privati, detti partner, la quale ha la “missione” di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico
Al riguardo, osservando la nuova natura di società mista a capitale pubblico-privato di Poste Italiane S.p.a, con riferimento alle condotte ascritte agli odierni indagati nel procedimento R.G N 5093/2015, va consideratala, l’ipotesi di valutare se la giurisprudenza richiamata dall’organo inquirente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640 c.p secondo comma sia ancora attuale o come si ritiene, necessiti di una profonda rivisitazione.
Pertanto un eventuale riconfigurazione della condotta degli indagati mediante la contestazione del reato di truffa semplice, con riferimento all’attuale status di Poste Italiane S.p.a, non rappresenterebbe dunque un’elusione della più grave sanzione penale né un arretramento di tutela rispetto alla indefettibile e primaria protezione dei bisogni di interesse generale.
Considerando tali criteri si pone pertanto, con riferimento a Poste Italiane S.p.A la questione inerente gli indici di riconoscimento della natura pubblica della stessa.
Non si può non considerare come alla luce del processo di trasformazione che ha caratterizzato quello che prima era un ente pubblico economico in S.p.A., ma sopratutto a seguito della recente cessione di ingenti quote societarie mediante la quotazione alla borsa valori, Poste Italiane s.p.a abbia perduto la sua natura di organismo di diritto pubblico.
Con specifico riferimento ai summenzionati indici giova rilevare che ad oggi la quasi totalità dei servizi forniti e delle attività svolte da Poste Italiane s.p.a e dalle sue società controllate, sono esercitati in regime di libero mercato in concorrenza con altri operatori privati e che anche il servizio di raccolta e spedizione cosiddetto universale, sebbene in regime di affidamento fino all’anno 2026, viene già ampiamente esercitato da operatori privati abilitati in regime di concorrenza (MAGRONE, L., Le Poste, in Tratt. dir. Amm., a cura di S. CASSESE, Milano, 2003, 2321 ss.; La regolamentazione della posta internazionale, in VISCO COMANDINI, V., Economia e regolazione delle reti postali. Globalizzazione, innovazione tecnologica e servizio universale, Roma, 2006, 353 ss.; VASQUEZ, L., Le poste tra servizio universale e concorrenza. Una recente sentenza del TAR del Lazio, in Merc. conc. reg., 2013, 1, 197 ss.).
Considerata la natura di società mista a capitale pubblico-privato di Poste Italiane S.p.a operante in massima parte in un regime di libero mercato, con riferimento alle condotte ascritte agli odierni indagati nel procedimento R.G N 5093/2015, si può concludere che agli stessi potrebbe essere al più contestato il reato di cui all’art. 640 c.p e non la fattispecie ben più grave di cui al secondo comma dello stesso articolo, in quanto ne difetterebbero i presupposti sul piano giuridico formale.
In altre parole, crinale che separa ciò che è pubblico servizio ai fini penalistici da ciò che non lo è proprio il regime di libero mercato, di guisa che ogniqualvolta un’attività di interesse generale viene esercitata in regime di libera concorrenza, essa deve ritenersiassoggettata esclusivamente alla disciplina privatistica, conseguentemente ad essa non può essere applicato lo statuto penale della p.a.
In questa linea si muove anche la dottrina la quale assume che “le attività volte a soddisfare bisogni collettivi sottoposte ad una disciplina pubblicistica (“norme di diritto pubblico e atti autoritativi”) che si traduca in uno speciale contesto istitutivo-organizzativo (concessione/affidamento/conferimento) e nella strutturazione dell’attività in una dimensione anticompetitiva (monopolio legale/privativa/riserva), che ponga cioè il soggetto erogatore (sia esso “concessionario”, “affidatario” ecc.) in una posizione differenziata e “privilegiata” rispetto agli altri competitori, sottraendolo al gioco della concorrenza (fino a garantire il rischio di impresa imputandolo alla fiscalità generale): una disciplina dove il “condizionamento pubblicistico” deve essere anzitutto colto, appunto, nella sussistenza di un regime organizzativo che tramandi l’assunzione in chiave pubblica del servizio (la originaria titolarità pubblicistica, ancorché la concreta gestione sia affidata ai privati mediante un precipuo atto di investitura o preposizione), e nella sussistenza di un regime economico (monopolio, riserva, riconoscimento di diritti speciali o esclusivi) che – al di là della “fragile” dicotomia tradizionale diritto pubblico/diritto privato – risulta sottratto alle normali regole concorrenziali (non vi sia, cioè, concorrenza nel mercato”)”(così MANES V., Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale della Pubblica amministrazione, Giappichelli, Torino, 2010, 214).
Particolare rilievo rivestono le norme in materia di servizio universale postale il cui portato è rappresentato, da un lato, dalla qualità dei servizi offerti e, dall’altro, dall’accessibilità del prezzo, così come si ha evidenza dalla lettura del Considerato 11 della direttiva n. 97/67/CE ai sensi del quale “è essenziale garantire a livello comunitario un servizio postale universale che offra un insieme minimo di servizi di qualità specifica che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica”.
Il legislatore ha così conseguentemente previsto, in sede di recepimento, che la fornitura del servizio universale in regime di concorrenza sia assicurata permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili all’utenza e con prestazioni di qualità determinata (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999) (cfr. AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, Delibera 25 giugno 2015, n. 396/15/CONS ) .
Sicché può affermarsi – come può leggersi dallo stesso sito del MISE (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/servizio-postale-universale) – che per l’effetto delle direttive di liberalizzazione postale, “accanto a Poste Italiane, anche altri operatori possono fornire servizi postali, sia nell’ambito del servizio universale (titolari di licenza individuale), sia al di fuori dello stesso nell’ambito dei cosiddetti servizi a valore aggiunto (titolari di autorizzazione generale). Attualmente risultano in attività circa 1.900operatori postali concorrenti al Fornitore del servizio universale”.
E la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 ha approvato il “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali” alla quale è seguito il decreto ministeriale 29 luglio 2015 recante “Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali” (pubb.in G.U. n.189 del 17 agosto 2015).
In conclusione, quindi, lariqualificazione della condotta degli indagati mediante la contestazione del reato di truffa semplice, con riferimento all’attuale natura giuridica di Poste Italiane S.p.a. ed all’attività di regime di concorrenza che questa svolge, non potrebbe rappresentare,in tal guisa, né un’elusione della più grave sanzione penale,né un arretramento di tutela rispetto alla indefettibile e primaria protezione dei bisogni di interesse generale.
Palermo, 23 maggio 2016

Informazioni su Gaetano Armao

1 pensato per “Della natura giuridica di Poste Italiane S.p.a. ai fini della configurazione delle fattispecie di cui all’art. 640 c.p.

  1. Buongiorno articoli molto esaustivo, chiaro ed esplicito.mi chiedo se un dipendente di poste italiane viene considerato per la giustizia italiana soggetto dipendente da società di diritto
    privatistico perché nei confronti dell’ Inps al fine
    di ottenere l’indennità di disoccupazione viene
    considerato come dipendente di un ente pubblico, e quindi un dipendente licenziato non
    può accedere alla naspi in quanto dipendente pubblico senza diritto alla disoccupazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *