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IL GIUDICE AMMINISTRATIVO FA CHIAREZZA SU OSPEDALITÀ PRIVATA ED ACCORDI SANITARI

di Gaetano Armao
presidente di SiciliaOpenGog

Già nel novembre del 2013 dall’opinione pubblica partirono chiare contestazioni su media e social network con riguardo a molteplici profili di illegittimità delle determinazioni del Governo Crocetta e dell’Assessorato regionale alla Sanità sulla vicenda del riconoscimento di posti letto nei confronti di un’iniziativa di ospedalità privata . Questione sulla quale peraltro anche esponenti della politica regionale e nazionale si sono pronunciati per stigmatizzarne i molteplici profili di contraddizione.
Ed infatti, dapprima la Giunta regionale,con deliberazione n. 238 del 2 luglio 2013, ha approvato la “Bozza di accordo tra l’Assessorato regionale della Salute ed Humanitas-Centro Catanese di Oncologia spa (HCCO)”. La delibera ha preso atto dell’impegno della Regione ”subordinatamente all’avvenuta realizzazione della nuova struttura e alle disposizini normative di settore emanate ed emanande, ad accreditare e ad assegnare a HCCO, con il parametro della produzione media regionale per posto letto e comunque entro il limite complessivo di € 10 milioni annui”.
Acquisita la documentazione antimafia, in data 5 settembre 2013, era stato sottoscritto l’accordo, poi formalmente approvato con decreto assessoriale n. 1681 del 12 settembre 2013 (″Approvazione dell’accordo tra l’Assessorato regionale della salute e Humanitas centro catanese di oncologia spa”). Tuttavia con decreto n.1915 del 15 ottobre 2013, l’Assessore regionale della salute aveva improvvisamente revocato il precedente decreto n. 1681/2013, ritenendo preliminare all’incremento di posti letto in regime di convenzionamento l’accertata disponibilità di risorse economiche e l’inserimento nella procedura di riordino della rete ospedaliera.
Appare opportuno sottolineare fin da adesso che con concessione edilizia n. 4958 del 16 ottobre 2012 il Comune di Misterbianco ha rilasciato il provvedimento ampliativo all’Humanitas centro catanese di oncologia spa per l’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo complesso ospedaliero “Humanitas centro del Mediterraneo”. Con la singolare condizione dell’approntamento della viabilità solo prima del rilascio della certificazione di agibilità. Circostanza che, invero, desta non poche perplessità sul piano della regolarità formale sotto il profilo urbanistico.
Sul punto giova premettere, altresì, che con inusitata celerità lo schema di accordo fu depositato in Giunta lo stesso giorno dell’approvazione della deliberazione e privo di alcuna relazione di accompagnamento.
Ma non basta. In termini a dir poco irrituali l’accordo risulta a firma (anche) dell’Assessore, mentre è pacifico che la stipula di siffatta tipologia di accordi vada ricondotta agli atti gestionali, di esclusiva parti enza degli organi dirigenziali. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. ai dirigenti compete”l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”. Deve pertanto ritenersi che spetti all’esclsuiva competenza del dirigente generale, assumendo addirittura il carattere di competenza inderogabile, la stipula di accordi e/o convenzioni, transazioni, protocolli d’intesa con altri soggetti, sia pubblici che privati (cfr. TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II TER, 3 marzo 2006 n. 1677).
A comprova di tale assunto basti leggere la ricordata sentenza del TAR Sicilia cha ha affrontato la questione ed appresso indicata che sul punto precisa “erano stati assunti impegni vincolanti, tant’è che era stata chiesta la documentazione antimafia, la quale è richiesta per la stipula dei contratti pubblici; sussisterebbe, inoltre, travisamento dei fatti con riferimento all’affermazione della attivazione spontanea per la realizzazione di una iniziativa basata su una precedente autorizzazione di localizzazione e sulla attivazione di posti letto in regime libero professionale”.
I provvedimenti ampliativi della Giunta e dell’Assessore hanno così determinato un incremento di oltre 70 posti letto ed un aumento di budget di 10 milioni di euro in favore dell’Azienda, in aggiunta al budget di 20 milioni di euro ed agli 88 posti letto già assentiti alla predetta Società, al di fuori del perimetro della programmazione di settore.
Di fronte ad una campagna giornalistica (condotta da Repubblica-Palermo) e da alcune forze politiche nei primi giorni di novembre 2013 sull’illegittimità delle concessioni offerte dal Presidente Crocetta e dall’Assessore Borsellino, questi dapprima si giustificarono affermando che si trattava di attività conseguenziale a scelte effettuate dal precedente Assessore (circostanza prontamente confutata dal dott. Russo, di cui si allega l’intervista), poi che la delibera era inefficace (ma nel frattempo l’accordo era stato sottoscritto) perché ‘mancava il certificato antimafia’ (altra circostanza irrituale), poi il Crocetta assicuro di aver monocraticamente sospeso gli atti (prospettazione che appare, invero, totalmente destituita di fondamento).
Infine, travolto dalle critiche delle stesse forze politiche oltre che dei media e dell’opinione pubblica, con accuse di illegittimità, il Governo regionale ha adottato la deliberazione della giunta regionale n. 365 del 6 novembre 2013, recante “Atto di indirizzo per la rimodulazione della rete ospedaliero – territoriale della Regione siciliana – Ritiro della delibera”.
Alla delibera è seguita la nota dell’assessore regionale della salute prot. n. 92589 del 9 dicembre 2013 di interpretazione della natura e degli effetti dell’accordo stipulato tra l’Assessorato regionale della salute e Humanitas il 5 Settembre 2013.
A fronte dei provvedimenti in autotutela Humanitas-Centro catanese di oncologia spa ha proposto ricorso al TAR Sicilia che con la sentenza n. 3424 del 22 dicembre 2014 ha accolto il ricorso per motivi procedurali ed, in particolare, per la clamorosa dimenticanza della preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.n.. 241 del 1990 e s.m.i.
Dimenticanza a dir poco marchiana di fronte a cotanto intendimento di provvedere in autotutela e per gravi ragioni di interesse pubblico (la carenza di riconduzione dell’iniziativa alla Programmazione sanitaria).
Da ultimo si apprende che il Presidente della Regione, ma non risulta se a seguito di un approfondimento con l’Avvocatura dello Stato, abbia espresso l’intendimento di non interporre appello.
Circostanza che determina la reviviscenza della delibera di apprezzamento dell’accordo tra l’Assessore regionale e la società privata (delibera di Giunta regionale n. 238 del 2 luglio 2013 e conseguente decreto assessorile).
Ma se permangono le ragioni che hanno indotto a ritirare la precedente delibera di giunta ed i provvedimenti assessorili, cosa impedisce al Governo di deliberare nuovamente il provvedimento in autotutela assicurando così che le attività autorizzative si svolgano nell’alveo della programmazione e non per concessioni ‘singolari’?
Ed invece il Presidente della Regione, solo dopo qualche giorno giunge ad affermare pubblicamente, peraltro sottacendo i benefici politici della vicenda connessi al ‘cambio di casacca’ di parlamentari regionali, che il TAR annullando i provvedimenti regionali avrebbe confortato le scelte – invero ondivaghe – dell’Amministrazione regionale, precisando altresì che ”la sentenza dice che avevamo ragione, che l’atto sulla convenzione con Humanitas era corretto”.
Mentre proprio i profili di illegittimità rilevati dalla stessa Giunta con l’atto impugnato ed annullato per motivi formali erano alla base del provvedimento di autotutela che appare nel merito fondato.
Sembra un gioco degli specchi, quel che emerge è invece soltanto un uso distorto della funzione amministrativa.

Palermo, 1 aprile 2015

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