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Sugli obblighi di pubblicità degli amministratori delle Camere di commercio dopo il d.lgs. n. 33 del 2013

di Gaetano Armao
Docente di diritto dell’economia nell’Universitas Mercatorum – Roma [1]

Questo contributo intende esaminare l’applicazione delle previsioni dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) agli organi di indirizzo delle Camere di commercio e delle società ed aziende speciali da queste partecipate[2].

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione), entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha inteso correlare il principio di trasparenza con le politiche di prevenzione della corruzione e con l’obiettivo di dare attuazione, seppur tardiva, a puntuali convenzioni internazionali[3], introducendo una serie di norme di portata immediatamente precettiva. La ratio legis delle diverse norme introdotte nell’ordinamento interno, talvolta foriere di dubbi interpretativi, è molto chiara: il legislatore punta sulla trasparenza della pubblica amministrazione per combattere la corruzione e l’illegalità[4].

La legge n. 190 del 2012 – come noto – ha, inoltre, conferito una delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In tale contesto di esecuzione della delega legislativa si colloca il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[5] che, se da un lato, ha inteso “riordinare” e sistematizzare gli obblighi di pubblicazione on-line che già gravano sulle amministrazioni, riunendo in un corpus normativo unitario, sistematico e semplificato le numerose previsioni normative disseminate nell’ordinamento, dall’altro ha introdotto rilevanti obblighi di informazione[6] inserendo importanti novità sugli adempimenti gravanti sulle pubbliche amministrazioni ai fini di rendere concrete le previsioni contenute nella legge n. 190/2012 e di garantire quello che è stato opportunamente definito il “diritto civico alla pubblicità” ed alla conoscenza da parte dei cittadini[7].

In particolare l’art. 14 del citato decreto n. 33 del 2013, al primo comma, prevede che con riguardo ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

“a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 , nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano”.

E’ prescritto, inoltre, che venga in ogni caso data evidenza al mancato consenso e che alle informazioni in questione concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

Fatta questa premessa di carattere generale, si pone la questione se tale disciplina possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti che siano titolari o componenti di Organi amministrativi delle Camere di commercio nella pertinente considerazione (ma occorre verificare se risolutiva) che gli stessi, almeno per quanto espressamente concerne i componenti del Consiglio camerale, non sono tecnicamente “eletti”, ma nominati sulla base di designazioni delle rispettive associazioni di categoria.

In merito, prima di giungere ad alcune (prime) conclusioni alla stregua della complessa disciplina, giova svolgere alcune considerazioni preliminari.

1. Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità.

Per offrire una soluzione alle questioni poste occorre preliminarmente individuare, alla stregua delle previsioni della normativa in esame, la platea dei soggetti interessati (ed in tal senso, come si vedrà, appare non determinante il discrimine tra pubblico e privato).

Giusta l’art. 14, primo comma, e l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, vanno annoverate tra le amministrazioni sottoposte agli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto:

“a) le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Al novero soggettivo di cui alla richiamata normativa vanno in tal guisa ricondotte: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI”.

Sul punto, all’Autorità indipendente individuata dal Legislatore – già Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), le cui competenze sono state assorbite, per quanto qui interessa, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013[8] – è attribuito il compito di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, in applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuite dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 citato ha approvato due delibere:

– la prima, la n. 50 del 4 luglio 2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” alla stregua delle previsioni dell’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013,

– la seconda, la n. 65 del 31 luglio 2013, recante “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” (oggi sostituita dalla delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014).

Giusta l’art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012 e l’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i, ed alla stregua di quanto previsto dal successivo art. 22, comma 3, del medesimo decreto che al suo interno richiama il precedente art. 14 sopra ricordato sono, inoltre, sottoposti agli obblighi di pubblicazione dei dati in argomento:

a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013);

b) le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013). Sono, comunque, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 33/2013)[9];

c) enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione pubblica, ivi incluse le fondazioni. Sono, infatti considerati, enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 22, comma 3 d.lgs. n.33/2013).

Come già rilevato dalla CIVIT – secondo quanto ricordato oggi assorbita dall’ ANAC[10] – nella citata delibera n. 65/2013, ai fini della ricostruzione dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, la formulazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 individua quali soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni: i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, presupposto che ha condotto l’organismo a ritenere pienamente assoggettabili “agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali”.

In ordine a tale Delibera numerose Amministrazioni hanno formulato molteplici osservazioni circa l’ambito applicativo dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 che hanno indotto l’ANAC ad adottare la citata delibera n. 144 del 7 ottobre 2014 interamente sostitutiva della precedente a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24-bis del d.l. n. 90/2012 che ha novellato l’ art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

La norma da ultimo richiamata, infatti, ha chiarito definitivamente l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell’intero decreto prevedendo alla lettera a) la piena applicazione “agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”, dunque vengono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.

La disposizione, nella sua nuova formulazione, prevede espressamente i requisiti considerati “indici di pubblicità” dalla deliberazione ANAC n. 144/2014. Tali indici individuano gli enti soggetti all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e cioè, che gli enti siano, alternativamente, istituiti, sottoposti alla vigilanza o finanziati da una pubblica amministrazione.

Avuto riguardo ai componenti degli organi delle Camere di commercio deve, quindi, svolgersi una puntuale analisi in ordine alla loro assoggettabilità alle prescrizioni normative richiamate, muovendo dall’esplicito riferimento che l’Autorità preposta in materia fa ai “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013” (si veda il punto successivo), e prevedendosi, inoltre, che al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al più volte citato art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.

Ed a questo riguardo non può revocarsi in dubbio che le Camere di commercio rientrino pacificamente “tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a cui trovano diretta e piena applicazione gli articoli 13 comma 6, lett. g), e 14 commi 3 e 7 , del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante “requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)” così come precisato dalla stessa CIVIT con la Delibera n. 68 del 31 luglio 2013[11].

Va comunque tenuto in debita considerazione che, come peraltro precisato dalla circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 2/2013[12], nell’individuare i limiti alla trasparenza (art. 1, comma 15, della l. n. 190 del 2012) l’attuazione della stessa deve essere “in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza”[13].

Con la conseguenza che, nel disporre la pubblicazione, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati debbono assicurarsi che siano adottate “tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso di dubbio. In particolare, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003, che enuncia i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e dagli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali”.

La segnalata esigenza di contemperamento delle esigenze e delle relative normative di riferimento, avuto riguardo alle precipue finalità dalle stesse perseguite, è imposta, altresì, anche dallo speciale regime per il trattamento illecito di dati personali, che prevede l’obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale (art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003), l’applicazione di sanzioni amministrative (Titolo III, Capo I, del d.lgs. n. 196 del 2003) e la responsabilità penale (Titolo III, Capo II, del d.lgs. n. 196 del 2003).

E’ quindi di tutta evidenza che l’applicazione della recente normativa sulla trasparenza totale vada eseguita nel prisma delle prescrizioni in materia di privacy, disciplina quest’ultima che non può essere ritenuta né abrogata né derogata dalla più recente normativa sulla trasparenza.

E l’esigenza di tale necessario ed imprescindibile contemperamento si rinviene proprio nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, provvedimento n. 49 del 7 febbraio 2013[14].

Proprio in quella sede, nell’esprimere un parere positivo ma condizionato allo schema di provvedimento normativo[15] – purtroppo poi sostanzialmente disatteso dal Governo in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo – il Garante ha precisato che in ordine agli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi politici o di carattere elettivo fosse opportuna una riflessione generale sull’impianto della disciplina, richiedendo una graduazione degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti che del contenuto degli atti da pubblicare, limitando il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anche sensibili (“come la scelta del contribuente sulla destinazione del 5 per mille”).

Ad analoghe conclusioni la stessa Autorità è poi giunta con riguardo ai soggetti estranei all’incarico pubblico – quali coniugi, figli, parenti – ai quali si è ritenuto comunque necessario chiedere il consenso, libero e non condizionato, alla pubblicazione dei dati, non potendo comunque essere resi noti i nomi degli interessati che non intendessero fornirlo[16].

L’Autorità competente in materia di tutela della riservatezza, già nel 2010 – e quindi anteriormente all’emanazione del d.lgs. n. 33 del 2013 – aveva affrontato taluni aspetti del rapporto tra riservatezza e trasparenza amministrativa che anticipavano alcune questioni poi richiamate nel citato parere reso sullo schema del decreto. Il particolare l’Autorità ha soffermato l’attenzione sul rischio di una interpretazione troppo dilatata e non gestita in modo attento e vigilato del principio di trasparenza che potrebbe rendere praticabile una conoscibilità eccessivamente prolungata nel tempo dei dati, o una loro conoscibilità indiscriminata anche in favore di coloro che non ne abbiano il diritto, o una errata interpretazione delle informazioni contenute nei documenti pubblicati, realizzata attraverso forme di conoscenza “decontestualizzata”, acquisite mediante motori di ricerca di tipo generalista[17].

Appare di tutta evidenza che i diversi interessi sottesi alle due discipline – in assenza di quel ripensamento richiesto al legislatore delegato proprio dal Garante nel richiamato parere[18] – impongono all’interprete un delicato compito di equilibrio e contemperamento, e, in assenza di chiari orientamenti giurisprudenziali, soprattutto nella prima fase applicativa.

1.2. segue. Le Aziende speciali e le Unioni regionali

A) Com’è noto le aziende speciali delle Camere di Commercio, istituite ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 580/03, dell’art. 57 del D.M. 287/1997 e dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 23/2010, sono “organismi strumentali” delle Camere, potendo essere loro attribuiti compiti di realizzazione delle iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di competenza delle Camere di Commercio.

Le aziende speciali quindi sebbene non partecipino della natura pubblicistica delle Camere, essendo costituite secondo le disposizioni del codice civile ed “operanti secondo le norme di diritto privato”[19], ancorché non possa revocarsi in dubbio la rilevante connessione con l’attività e le funzioni degli enti camerali, vanno inquadrate tra gli organismi c.d. strumentali nonostante tale conclusione non implichi che esse appartengano alla “categoria degli enti di diritto pubblico”[20]. Ne discende che anche nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria le aziende speciali delle Camere di Commercio costituiscono, comunque, una struttura fornita di un’organizzazione autonoma, che è distinta da quella pubblicistica dell’Ente camerale e che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali[21].

B) E’ noto poi come la scelta del legislatore del 2010 di prevedere, in luogo della facoltatività, l’obbligo dell’adesione delle Camere di commercio allocate nella stessa Regione all’Unione regionale, sia stata opportunamente definita la “più significativa innovazione introdotta al riguardo dal decreto legislativo”[22], in guida da superare così “la situazione di erraticità organizzativa e fissare standard strutturali uniformi “.

Anche se va ricordato che la Corte dei Conti ha ritenuto tale prevista obbligatorietà (e non più facoltatività alla stregua della previgente legge n. 580/93) della costituzione delle Unioni regionali “non del tutto coerente con la tendenza di contenere entro confini di stretta necessità i soggetti riconducibili al novero dei soggetti pubblici operanti nel sistema camerale”[23].

Quel che appare immutato rispetto alla previgente normativa è che le Unioni mantengono la natura privatistica di associazione (pur se a partecipazione obbligatoria): esse infatti sono “costituite ai sensi del codice civile”ancorché”allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di riferimento” (art. 6, primo comma, l. n. 580 del 1993 e succ. mod. ed int.).

Si tratta, quindi, di associazioni di diritto privato, a partecipazione obbligatoria degli enti camerali allocati nelle rispettive Regioni e con finalità di rilievo pubblicistico.

Avuto riguardo alle richiamate previsioni del d. lgs n. 33 del 2013 (ex artt. 14, comma 1, 11 e 22 sono tenute alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) che trovano applicazione anche per gli “enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione pubblica”, sono, infatti considerati, enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato “sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”(art. 22, comma 3 d.lgs. n.33/2013), non può revocarsi in dubbio che anche i componenti degli organi amministrativi delle Aziende speciali della Camere di commercio e delle Unioni regionali rientrino nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame.

E ad analoghe conclusioni deve giungersi per i componenti delle Società partecipate per i quali sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente ed il relativo trattamento economico complessivo.

2. Ambito oggettivo di applicazione

Al fine di individuare se i componenti o titolari degli organi amministrativi delle Camere di commercio, e prima di svolgere una sintetica disamina delle funzioni ad essi affidate, rientrano tra gli organi “politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico” ai quali fa espresso riferimento la normativa in esame, occorre un’analisi compiuta della espressione utilizzata dal legislatore delegato.

Infatti, anche a voler escludere che i componenti o titolari degli organi amministrativi delle Camere di commercio siano organi:

A. politici;

B. di carattere elettivo;

e comunque approfondito se essi possano rientrare nella previsione residuale, garantita dalla locuzione “o comunque”

C) “organi di esercizio di poteri di indirizzo politico”.

Con riferimento agli organi di “indirizzo politico” di cui all’art. 14 comma 1, il legislatore sembra avere accolto una nozione ampia e atecnica: sembra riferirsi infatti non soltanto agli organi che svolgono prevalente funzione di indirizzo rispetto a quella amministrativa, ma, più genericamente, gli “organi di governo” o “politici”. Purtuttavia appare necessario connotare la locuzione cennata in maniera puntuale e per fare ciò si ritiene utile prendere quale riferimento la definizione tipica della giuspubblicistica italiana.

In dottrina, infatti, il termine “indirizzo politico” viene definito come «l’attività di formulazione ed esecuzione delle decisioni pubbliche vista non sotto il profilo degli atti formali che le enunciano e le attuano, ma sotto il profilo del processo decisionale che sottende tali atti»[24].

In altre parole, si tratta di un motivato orientamento di interessi che, scaturente dalla sintesi politica, mira al conseguimento di una finalità.

In tal guisa la determinazione può essere oggettivamente precostituita e vincolante: in questo caso, l’opera di indirizzo sarà limitata alla predisposizione ed alla direzione dell’attività necessaria al conseguimento dell’obiettivo finale; oppure, nel caso in cui la determinazione del fine costituisca “elemento essenziale e creativo”, del dirigere.

Da ciò deriva che siffatta catena decisionale potrà ritenersi orientata in quanto se ne sia predeterminato il fine.

Si rinviene, invece, una posizione mediana quando il fine, ancorché predeterminato, non assuma valore vincolante in guisa da far residuare, nel soggetto che orienta e dirige, la possibilità di modificare il fine da altri predisposto.

A compendio dell’attività di direzione e di determinazione del fine va poi ricordato che ciò che assume rilevanza nella ricostruzione dell’istituto, è l’elemento della volontà: nell’indirizzare non può che ricomprendersi la tensione della volontà verso l’acquisizione di qualcosa di esterno al soggetto decidente in modo che «la volontà deve essere programmata e funzionalizzata, senza di che mancherebbe di quei requisiti di armonia e coerenza che rappresentano la condizione prima per il suo razionale svolgimento»[25].

Sul piano normativo al fine di inquadrare puntualmente la latitudine della nozione “organo di indirizzo politico”occorre riferirsi all’art. 4, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., a norma del quale “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni…..”.

Si tratta di una previsione che, nel declinare puntualmente le competenze di indirizzo, si pone quale applicazione della nota distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, espressione diretta dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico -amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa – com’è noto – è stato introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); è stato poi «accentuato» dal legislatore, «proprio per porre i dirigenti (generali) in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”[26].

Siffatto rafforzamento si è delineato, in primo luogo, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, poi, con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Sicché se, come ricordato, la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, costituisce un principio di carattere generale[27], l’individuazione dell’esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, però, spetta al legislatore, la cui declinazione, tuttavia, incontra un limite nello stesso art. 97 della Costituzione.

Nell’identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non può conseguentemente compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l’imparzialità della pubblica amministrazione (in tal senso, da ultimo, Corte costituzionale, sentenza 3 maggio 2013, n. 81).

Fatta questa necessaria analisi propedeutica alla soluzione della questione posta circa la sussumibilità dei componenti o titolari degli organi amministrativi delle Camere di commercio nella ampia locuzione “o comunque organi di esercizio di poteri di indirizzo politico”, si deve rimarcare come le puntuali prescrizioni sugli obblighi di trasparenza sono poi accompagnate da una serie di sanzioni[28], che trovano applicazione nel caso di inottemperanza alle richiamate prescrizioni normative.

La sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c), primo periodo), sempre secondo il richiamato orientamento dell’ANAC e contenuto nella delibera n. 144 del 2014 citata è applicabile esclusivamente “nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, mentre “nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi”[29].

Giova, infine, precisare, con l’obiettivo di perlustrare tutte le possibili soluzioni circa la diretta applicabilità della normativa in esame alle Camere di commercio, che in merito può ragionevolmente sostenersi che la normativa in argomento non necessiti di essere recepita dalla legislazione regionale in virtù delle speciali prerogative discendenti dagli Statuti di autonomia poiché, come espressamente previsto dall’art. 1, terzo comma, del citato d.lgs n. 33 del 2013: “Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”, prescrizione questa che si pone in diretta correlazione con l’art. 1, comma 36 della l. n. 190 del 2012.

Con la conseguenza che la trasparenza amministrativa, attraverso la pubblicazione dei dati, rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, involgendo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.

Le regioni, quindi, possono disciplinare la fattispecie solo con l’obiettivo di accrescere il livello di trasparenza del sistema rispetto agli standard delineati dal legislatore statale (ad esempio introducendo nuovi ed ulteriori obblighi di pubblicazione), ma in nessun modo incidere sulle prescrizioni contenute nella normativa richiamata riducendone la portata[30].

Ne discende, quindi, sul piano letterale, che non possa legittimamente revocarsi in dubbio che le disposizioni della normativa sulla trasparenza totale, e quindi anche quelle sancite dall’art. 14, debbono intendersi immediatamente precettive anche nei diversi ordinamenti regionali.

Tuttavia in merito non possono non esprimersi talune perplessità.

E’ noto, infatti che, alla luce dell’art. 12, primo comma, della l. n. 580 del 1993 e succ. mod. ed int. i componenti del Consiglio camerale “sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all’articolo 10, comma 6”.

Come precisato alla stregua degli approdi di copiosa giurisprudenza amministrativa[31] e dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 374 del 2007) i Consigli camerali sono “sono rappresentativi delle imprese operanti nel territorio di competenza della singola camera di commercio”, con una composizione che “tiene conto della ripartizione dei consiglieri, tra i vari settori produttivi”, definita dallo Statuto camerale, la cui designazione “spetta” alle organizzazioni imprenditoriali.

Sicché appare condivisibile l’affermazione secondo la quale con tale ultima sentenza, marcando l’aspetto della rappresentatività, la Corte costituzionale ha inteso rafforzare “l’idea che le Camere costituiscono realtà che legittimano il loro ruolo nell’ordinamento in quanto – come afferma la sentenza – sono espressione del sistema delle imprese” e pertanto enti pubblici di particolare natura, dotati cioè di una qualità strutturale che li differenzia dalle tipiche espressioni del pubblico”[32].

Orbene, se sussiste tale forte vincolo relazionale tra l’associazione di categoria rappresentata ed il Consigliere camerale, esso vale ad escludere che il Consiglio camerale sia considerato un organo politico e comunque elettivo ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Resta di conseguenza da ritenere operante soltanto l’espressione residuale di “organo di esercizio di poteri di indirizzo politico”, poteri che, come detto in precedenza, sono certamente rinvenibili negli organi di governo della Camera di commercio.

Pur ponendo nel debito risalto l’evidente ridondanza (e atecnicità) del precetto normativo, che accomuna così gli organi camerali agli organi elettivi e politici, deve comunque propendersi per l’interpretazione che considera come applicabili anche ai primi le previsioni della normativa sulla trasparenza amministrativa in esame.

3. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi Camere di commercio

Gli organi delle Camere di commercio sono individuati dall’art. 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. nel Consiglio, nella Giunta, nel Presidente, nel Collegio dei revisori dei conti.

Escludendo sicuramente quest’ultimo soggetto dal novero degli “organi di indirizzo politico” di cui all’art. 14, comma 1, del decreto n. 33 del 2013 cit., occorre concentrarsi sui primi tre per rilevare se tale ultima disciplina sia ad essi applicabile.

L’art. 11, primo comma, della legge sull’ordinamento camerale (come modificato dall’art. 1, co. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) sancisce che”il Consiglio, nell’ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.

Il successivo art. 14 della legge 580 cit. (come modificato dall’art. 1, co. 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) prevede, al primo comma, che”la Giunta è l’organo esecutivo della camera di commercio”, mentre al quarto comma stabilisce puntualmente che la stessa “oltre a predisporre per l’approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d’esercizio:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

c) delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza”.

Infine, l’art.16 della normativa in esame (come modificato dall’art. 1, co. 17 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23), al secondo comma dispone che “il Presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l’ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”[33].

Ebbene, come si rileva agevolmente dalla normativa di riferimento sinteticamente richiamata, sembra indubbio che i titolari ed i componenti degli organi amministrativi delle Camere di commercio svolgano le funzioni alle quali, seppur in termini residuali, si riferisce la normativa in esame.

4. Modalità di attuazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

L’art. 14 del citato decreto n. 33 del 2013, declinando le previsioni della legge delega, specifica le modalità attuative degli obblighi di informazione e di pubblicità.

In particolare la previsione della lettera f) persegue l’evidente scopo di consentire a chiunque la verifica di eventuali incrementi del patrimonio del componente degli organi di governo, del coniuge o dei parenti, ricollegabili all’assunzione e alla conduzione della carica stessa.

A questo riguardo giova, altresì, richiamare quanto precisato dall’ANAC nella più volte richiamata delibera n. 144/2014 secondo la quale “sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da ritenersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle”.

Sul piano applicativo, in merito alle forme di pubblicazione e di trasparenza sembra utile richiamare taluni principi che sono precisati nel Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività del Garante per la protezione dei dati personali (Articoli 154 e 156, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) – n. 380 del 1° agosto 2013[34] e che potranno guidare gli enti camerali nell’attuazione della complessa normativa esaminata.

In primo luogo, ispirandosi alle previsioni del più volte richiamato d.lgs n. 33 del 2013, viene definito il principio generale di trasparenza intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività del Garante, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse ad essa assegnate”, prevedendosi che la stessa, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (art.3).

In ordine poi alle forme di pubblicità, al diritto alla conoscibilità e alla riutilizzabilità, l’art. 4 del Regolamento citato dispone che “i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b), del Codice”[35] (art.4).

Infine appare di sicuro rilievo quanto prescritto dal richiamato Regolamento con riguardo ai limiti alla trasparenza: si prevede infatti che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali “diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”.

Per quanto concerne la pubblicazione nel sito istituzionale di dati relativi ai componenti del Collegio e ai responsabili degli uffici dirigenziali del Garante si chiarisce che essa “è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali”, precisandosi che nelle ipotesi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti l’Autorità “provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”(art.5).

Le disposizioni richiamate offrono spunti di indubbio interesse nell’applicazione della normativa sulla trasparenza proprio perché provenienti dall’Autorità preposta alla protezione dei dati personali e, pertanto, potranno orientare l’attività regolatoria degli enti pubblici e dei privati interessati a darne applicazione.

Pur di fronte alle criticità che normativa richiamata evidenzia[36] deve conclusivamente ritenersi che gli organi camerali in questione – e segnatamente il Consiglio camerale, la Giunta camerale ed il Presidente – debbano ritenersi “organi di indirizzo politico” nei confronti dei cui componenti trovano conseguentemente applicazione le previsioni degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

[1] Questo contributo è dedicato alla memoria di Gioacchino La Rosa, innovativo e dinamico imprenditore siciliano del settore meccanico, cavaliere del lavoro che fu Presidente di Assindustria Trapani e Vicepresidente vicario di Sicindustria,

[2] Le Camere di commercio sono sottoposte – come noto – ad un ampio processo di riforma e di razionalizzazione organizzativa a seguito della l. 7 agosto 2015, n. 124 (recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) al quale in questa sede non può che farsi semplice accenno.

L’art. 10 della riforma prevede, infatti, la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura “anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia”.

Sulla riforma del sistema camerale e le notevoli criticità, si veda oltre che il testo dell’Audizione alla I’ Commissione della Camera dei Deputati del Presidente dell’Unioncamere nel corso della “Indagine conoscitiva per l’istruttoria legislativa sul d.d.l. n. 3098 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” il 3 giugno 2015, in http://www.unioncamere.gov.it/download/4848.html, ci si permette di rinviare altresì al mio contributo presentato il 23 settembre 2014 al Senato nel corso della “Indagine conoscitiva per l’istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1577 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/ONOS/ONOSCITIVA-PER-L—65533-ISTRUTTORIA-LEGISLATIVA-SUL-DDL-N.-.pdf

Il complessivo processo di riforma prende avvio dopo che sulla controversa proposta governativa è stato approvata la drastica riduzione (50% dal 1 gennaio 2015) dell’importo del diritto annuale alle Camere di Commercio a carico delle imprese dall’art. 28, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 conv. con mod. dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 sul Il sistema camerale in Italia. Ruolo, valore e identità.

Criteri direttivi per l’emanazione del decreto delegato sono stati individuati:

a) nella determinazione del diritto annuale a carico delle imprese;

b) nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più Camere di Commercio; possibilità di mantenere la singola Camera non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel Registro delle imprese;

c) nella ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

d) nel riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle imprese, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese;

e) nella definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di Commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese;

f) nella riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un’adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle Unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle Camere di Commercio e delle aziende speciali.

[3] La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. Le premesse della Convenzione affermano che la corruzione costituisce una minaccia per la stabilità e la sicurezza della società ed evidenziano i nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. La Convenzione prevede poi una serie di misure sia di carattere preventivo sia di carattere repressivo, riconoscendo particolare importanza alla cooperazione internazionale e alle misure di recupero dei beni. La ratifica della Convenzione ONU da parte dell’Italia è stata autorizzata con legge 3 agosto 2009, n. 1164. Tale legge apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale; in particolare, essa estende l’ambito di applicazione del delitto di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, interviene in materia di devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati sul territorio italiano in esecuzione di provvedimenti di confisca adottato all’estero.

La ratifica della Convenzione ONU da parte dell’Italia è stata autorizzata con legge 3 agosto 2009, n. 1164. Tale legge apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale; in particolare, essa estende l’ambito di applicazione del delitto di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, interviene in materia di devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati sul territorio italiano in esecuzione di provvedimenti di confisca adottato all’estero.

[4] Sulla c.d. legge anticorruzione è d’obbligo il rinvio a B.G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, Giappichelli, 2013, passim.

[5] Come noto, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

[6] Per una lettura organica delle disposizioni in materia di trasparenza, con specifico riferimento al d.lgs. 33/2013 e s.m.i., si vedano, tra gli altri, B. PONTI (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: analisi della normativa, impatti organizzativi ed indicazioni operative, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013; F. MERLONI, L’applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e autonomia organizzativa, in Ist. del Federalismo, 2, 2013, p. 351 ss.; M. BOMBARDELLI, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza, ivi, 3/4-2013, 657 e ss.; P. MARSOCCI, Gli obblighi di diffusione delle informazioni e il d.lgs. 33/2013 nell’interpretazione del modello costituzionale di amministrazione, ivi, 3/4, 2013, 687 ss.; A. SIMONATI, La trasparenza amministrativa e il legislatore. Un caso di entropia normativa?, in Dir. Amm., n. 4/2013, 749 ss.; M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Gior. dir. amm., 2013, 19(8-9): 795 ss.; E. CARLONI E., L’amministrazione aperta, regole e strumenti, limiti dell’open government, Bologna, 2014; M. BOMBARDELLI, La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione, in R. GAROFOLI, T. TREU (a cura di), Il libro dell’anno del diritto 2014, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2014, 203 ss.; e G. TERRACCIANO, La trasparenza amministrativa da valore funzionale alla democrazia partecipativa a mero (utile?) strumento di contrasto della corruzione, in www.amministrativamente.com, fasc. n. 11-12/2014, 9 ss., ai quali si rinvia per una più completa rassegna della dottrina in materia.

Con riguardo ai profili di applicazione della disciplina a livello regionale sia consentito rinviare al mio contributo Open Government: Trasparenza totale ed applicazione nella Regione siciliana, in Studi di politica, storia e istituzioni-Riv. Storia e Politica, 2014, 4 e ss.

Tra le prime letture della normativa in materia v. F. PATRONI GRIFFI, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in www.federalismi.it, n. 8/2013 e R. GAROFOLI, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie, in www.giustizia-amministrativa.it,

[7] Così C. MARZUOLI, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, in F. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffre, 2008, 45 ss.

[8] Sulle competenze dell’Autorità v. R. CANTONE, F. MERLONI (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione, Torino, Giappichelli, 2015, passim ed il saggio di S. STICCHI DAMIANI, I nuovi poteri dell’Autorità Anticorruzione, in R. GAROFOLI, T. TREU (a cura di), Il libro dell’anno del diritto 2015, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, in http://www.treccani.it/enciclopedia/i-nuovi-poteri-dell-autorita-anticorruzione_(Il-Libro-dell’anno-del-Diritto)/. Per un’analisi delle innovazioni in materia introdotte dalla l. 27 maggio 2015, n. 69 v. E. D’ALTERIO, I nuovi poteri dell’Autorità nazionale anticorruzine: “post fata resurgam”, in Giorn. dir. Amm., 6/2015, 757 e ss.

Come noto, il legislatore statale ha inteso rafforzare il ruolo e poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), prevedendo la concentrazione in capo a quest’ultima delle competenze, sia di vigilanza che di regolazione, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in precedenza attribuite al Dipartimento della funzione pubblica giusta la l. 190/2012 ed il d.lgs. 33/2013 (art. 15 d.l. 90/2014). Al Presidente dell’ANAC sono poi stati affidati compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse ad EXPO 2015 nonché poteri di proposta ai prefetti di adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione (artt. 30 e 32, d.l. 90/2014), correlativamente alla soppressione dell’AVCP e del trasferimento all’ANAC di tutte le relative competenze, nella prospettiva di costituire una nuova Autorità di settore con ampie competenze ed una singolare esposizione mediatica, favorita peraltro dagli stessi vertici governativi.

Con riguardo alla trasparenza, nel d.l. 90/2014 i poteri dell’ANAC sono stati accresciuti e così, in aggiunta ai poteri di vigilanza e di controllo sull’esatto adempimento degli obblighi, pena l’adozione di misure di rimozione e di ordine già specificamente previste nell’art. 1, co. 2 e 3, della l. 190/2012 e nell’ art. 45 del d.lgs. 33/2013, l’ANAC può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014).

[9] Sugli obblighi di pubblicità delle società pubbliche v. M. MACCHIA, Gli obblighi di trasparenza per le società pubbliche, in Giorn. di dir. amm., 2014, 20(7): 767 ss.

[10] Per i dettagli sul complesso iter di assorbimento in questione si veda ANAC, Piano di riordino ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/PianoRiordino/PianoRiordino2014.pdf, nel quale si evidenzia che tale percorso ha determinato la “nascita di una nuova Autorità che non solo ha “fuso per incorporazione” le due precedenti (e cioe` l’ANAC e l’AVCP) ma che ha soprattutto poteri e compiti diversi ed ulteriori che non sono affatto la mera somma di quelli del passato e che vanno, comunque, letti in logica di una chiara nuova funzione istituzionale, costituita dal contrasto alla corruzione.”.

[11] Parere della Commissione sulla richiesta della Camera di Commercio di Trapani per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/Delibera-n-68-2013-formato-PDF.pdf

[12] Avente ad oggetto “d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”, pubb. nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2013, n. 80

[13] Sul tema del contemperamento dei principi di trasparenza e di protezione dei dati personali si veda I. NICOTRA, La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in http://www.federalismi.it/document/02062015214614.pdf; I. NICOTRA, F. DI MASCIO, Le funzioni dell’ANAC tra cultura della trasparenza e prevenzione della corruzione, in R. CANTONE, F. MERLONI (a cura di), La nuova Autorità anticorruzione, cit., 78 ss. sia consentito richiamare anche il mio contributo, Considerazioni su amministrazione aperta e protezione dei dati personali, in www.amministrativamente.com,, fasc. n. 3-4/2015 e, da ultimo, A. CHIAPPINI, Trasparenza delle Regioni e protezione dei dati personali in un’ottica costituzionale. La disciplina sulla trasparenza, ivi, fasc. n.7-9/2015.

[14] In merito sembra utile ricordare che lo stesso Garante, prima dell’entrata in vigore del d. lgs n. 33 del 2013 aveva diramato le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” – n. 88 del 2 marzo 2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011).

[15] “k) all’articolo 14 siano apportate modifiche che introducano, selettivamente, una graduazione degli obblighi di pubblicazione, sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, che del contenuto degli atti da pubblicare, nei termini di cui in motivazione, prevedendo in ogni caso la soppressione della disposizione in base alla quale deve essere data evidenza al mancato consenso, e che della dichiarazione dei redditi siano pubblicate sul web, al massimo, le sole “notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi” (punto 8)”. Non risulta, tuttavia, che le raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali siano state pienamente recepite.

[16] La normativa sulla privacy secondo l’Autorità di settore, infatti, impone: “un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice), il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di indispensabilità del trattamento di dati sensibili e giudiziari, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3, 11, comma 1, lett. d), e 22, comma 3, del Codice; art. 6 direttiva 96/45/CE). Tali principi devono trovare applicazione anche in presenza di norme di legge e di regolamento che impongano la pubblicazione di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell’amministrazione la selezione, all’interno dell’atto o documento in via di pubblicazione, dei dati personali da oscurare o comunque da espungere”.

Con la conseguenza che, prima di intraprendere un’attività che comporta una diffusione di dati personali, l’ente pubblico “deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario”.

[17] GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, provvedimento del 15.12.2010 recante “Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni”, in http://www.privacy.it/garanteprovv201012151.html.

In particolare si precisa nel documento che “a fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line.

Va tenuto presente, inoltre che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line.

Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche che vanno dalla difficoltà di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi in cui tali norme prevedano un termine), sia che i dati siano conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) sia, infine, che i dati non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e archiviati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza). Infine, deve sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che “decontestualizzano il dato” estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte, non controllata e non controllabile, delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una “logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente.

E’ necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare preferibile – interni al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione.(7) Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’amministrazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” di cui si prevede, per facilitarne l’accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un link posto nell’home page del sito stesso.

A tale scopo, in relazione ai dati personali di cui si intende escludere la diretta individuabilità in Internet tramite motori di ricerca generalisti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali codificate all’interno di uno specifico file di testo (quali i metatag noindex e noarchive e il file robots.txt, quest’ultimo opportunamente configurato secondo le regole del Robot Exclusion Protocol). Resta impregiudicato l’utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all’interno del sito istituzionale dell’amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione”.

[18] L’Autorità anticorruzione ha infatti evidenziato che la disciplina complessiva introdotta in materia dallo schema di decreto appariva sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso provvedimento normativo intende perseguire. E ciò in considerazione dell’invasività della “pubblicazione mediante diffusione sul web, rispetto, peraltro, a una massa enorme di informazioni che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della vita privata delle persone, soprattutto se ci si riferisce al coniuge, ai figli e ai parenti, che sono estranei all’incarico pubblico (si pensi ai possibili risvolti sociali di una lettura mirata, se non tendenziosa, del reddito e della consistenza patrimoniale dei soggetti, specie in ambiti territoriali ristretti, e ai connessi rischi di discriminazione sociale)”

Mentre con riferimento ai c.d. i soggetti “terzi” rispetto all’incarico pubblico, l’Autorità ha indicato chiaramente la necessità di circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale ed assicurare che il consenso alla pubblicazione dei dati sia un consenso effettivamente libero e reso in assenza di condizionamenti, “infatti, poiché si prevede che venga data “evidenza al mancato consenso” alla pubblicazione delle dichiarazioni, vi è il rischio concreto che, in sede di applicazione, la norma non persegua, di fatto, la finalità di trasparenza cui tende, ma esponga, di converso, tali soggetti a pericolose stigmatizzazioni ove non esprimano il consenso alla pubblicazione. In tal senso si ritiene doveroso sopprimere la disposizione in base alla quale deve essere data evidenza al mancato consenso, peraltro non prevista dall’articolo 1, comma 35, lett. c), della legge n. 190/2012″.

Alla stregua delle molteplici criticità evidenziate l’Autorità, al fine di assicurare un equo bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, ha così ritenuto di richiamare l’attenzione del Governo “sull’opportunità di una riflessione generale sull’impianto della disciplina in esame, auspicando modifiche allo schema di decreto che introducano, selettivamente, una graduazione degli obblighi di pubblicazione, sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, che del contenuto degli atti da pubblicare”, non mancando di evidenziare taluni profili di compatibilità con la delega legislativa della l. n.190 del 2012 (art. 1, comma 35, lett. c)) che, “per un verso, non sembra consentire interventi significativamente modificativi della disciplina (“precisazione” degli obblighi di pubblicità; rinvio alle norme che già prevedono obblighi di pubblicità, oggetto di sola ricognizione e coordinamento; riferimento alla situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico), ma, per altro verso, appare già ampiamente “rispettato” dal legislatore delegato con l’ampliamento della platea dei soggetti pubblici cui si devono riferire gli obblighi di trasparenza”.

Ciò ha condotto il Garante di settore – proprio con specifico riferimento alle questioni che ci occupano e relative ai titolari degli incarichi – a prospettare al Governo di provvedere a talune differenziazioni fra organi locali e nazionali oppure, per quanto riguarda le autonomie, fra le cariche elettive e i livelli di governo (consiglieri e assessori). E che, con riguardo a tale fattispecie che della dichiarazione dei redditi siano pubblicate sul web, “al massimo, le sole “notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi”, come stabilito dall’articolo 9 della predetta l. n. 441/1982, non abrogato dallo schema di decreto. La previsione è dettata al fine di evitare la diffusione di dati, anche sensibili – contenuti nelle dichiarazioni dei redditi – non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge (come, ad esempio, talune detrazioni fiscali o, probabilmente, anche la scelta del contribuente circa la destinazione del “5 per mille”).

[19] In merito sia consentito di rinviare al mio contributo L’inquadramento giuridico delle Aziende speciali, in AA.VV., Aziende speciali delle Camere di commercio: nuove frontiere di intervento, Roma, 2011, 13 ss.

[20] Così T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 12 settembre 2013, n. 1877, in www.giustizia-amministrativa.it.

[21] In questo senso Corte di Cassazione, SS.UU. 12 novembre 2004, n. 21503 (integralmente pubblicata in http://www.fc.camcom.it/download/Aziende_Speciali_34__Sentenza_Corte_di_Cassazione.pdf?chk=t7u2bf468p&DWN=11778) che richiama l’orientamento, già espresso dal giudice della giurisdizione (SS.UU., n. 96/2001), secondo il quale l’azienda speciale di una Camera di commercio costituisce una “impresa-organo”, e cioè una impresa esercitata da enti pubblici di cui all’articolo 2093, comma 2, cod. civ.; sotto tale profilo, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale dipendente da tali Aziende appartengono alla cognizione del giudice ordinario (secondo la previsione dell’articolo 409, n. 4, c.p.c.), per essere l’azienda caratterizzata da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell’ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all’organo di vertice, in ampia liberta` di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile e nell’avere proprio personale.

Il paradigma normativo entro il quale vanno ricondotte le Aziende ne determina – secondo la giurisprudenza amministrativa – la piena appartenenza al novero degli organismi di diritto pubblico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 novembre 2011, n. 6211) – istituto di matrice comunitaria recepito nell’ordinamento italiano con l’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. – ancorché ciò non implichi che possano ritenersi appartenenti alla “categoria degli enti di diritto pubblico”, ben potendo un ente con personalità di diritto privato essere riconosciuto quale organismo di diritto pubblico (T.A.R. Lombardia, Milano Sez. III, 8 aprile 2013 n. 861), ed assumendo rilievo ai soli fini della individuazione della normativa applicabile per la scelta del contraente per l’acquisizione di beni e/o servizi (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 febbraio 2013, n. 1778, tutte in www.giustizia-amministrativa.it)

[22] A. D’ATENA, Veri e propri municipi dell’economia, in AA.VV., La riforma delle Camere, I Quaderni di Sviluppo, dicembre 2010, 19.

[23] Così Corte dei conti-Sezione del controllo sugli enti, Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) per l’esercizio 2010, Roma 5 novembre 2011.

[24] Si veda per tutti M. DOGLIANI, ad vocem, Indirizzo politico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, Torino, UTET, 1993, 252 e ss.; più recentemente G. DI COSIMO, L’indirizzo politico regionale fra legislativo ed esecutivo, rinvenibile su http://www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Studi-e-ri/Di-Cosimo_indirizzo-pol–reg-le.pdf, 2009.

[25] Si richiamano in merito le magistrali considerazioni di T. MARTINES, ad vocem Indirizzo politico, in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano, Giuffrè, pp. 134-171.

[26] In tal senso Corte cost. nn. 103 e 104 del 2007 pubblicate con commento di F. MERLONI, Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione (commento alle sentt. n. 103 e 104 del 2007), in le Regioni, 2007, 838 e ss.; F.G. SCOCA, Politica e amministrazione nelle sentenze sullo spoils system, in Giur. cost., 2007, 2, 1015 ss.; F. SAITTA, Burocrazia e indirizzo politico: il modello della Corte costituzionale, in www.dirittoamministrativo.org, 2007; CLARICH M., Corte Costituzionale e spoils system, ovvero il ripristino di un rapporto più corretto tra politica e amministrazione, in www.astrid-online.it; nonché G. GARDINI, L’autonomia della dirigenza nella (contro) riforma Brunetta, in S. BORELLI e M. MAGRI (a cura di), La riforma del pubblico impiego nelle pubbliche amministrazioni, Napoli, Jovene, 2011 71 e ss. al quale si rinvia per più ampi ed articolati riferimenti in dottrina e giurisprudenza, alla luce dell’evoluzione legislativa in materia.

[27] In tal senso va ricordato come la giurisprudenza costituzionale ha più volte statuito che una «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie» (sentenza n. 161 del 2008) costituisce una condizione «necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa» (sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, anche le sentenze n. 390 del 2008; n. 104 e n. 103 del 2007). Al principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost. si accompagna, infatti, come «natural[e] corollari[o]», la separazione «tra politica e amministrazione, tra l’azione del “governo” – che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l’azione dell’amministrazione – che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento» (Corte costituzionale, sentenza n. 453 del 1990) per più ampi riferimenti giurisprudenziali cfr. C. COLAPIETRO, Politica e amministrazione: riflessioni a margine di un rapporto controverso, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2011, 147 e ss.

[28] Art. 47 Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’ articolo 14 , concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’ articolo 22 , comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

[29] A questo riguardo si veda G. RIVOSECCHI, L’ANAC uniforma il regime sanzionatorio sulla trasparenza amministrativa, in Giorn. Dir. Amm., 2015, 3, 422 ss.

[30] In senso analogo anche M. SAVINO, Le norme in materia di trasparenza amministrativa e la loro codificazione, in B.G. MATTARELLA, M. PELLISSERO, La legge anticorruzione, cit., 116, e B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione in Italia, in Giorn. Dir. Amm., 2013, 123 e ss.

[31] Tra le ultime pronunce si vedano T. A. R. Campania, Napoli, Prima Sezione, n. 1560 del 2011, T. A. R. Campania, Salerno, I, n. 1386 del 2011, Consiglio di Stato,V, n. 5975 del 2012, che in particolare assume che non trovi applicazione in materia il “principio del divieto di mandato imperativo” con la conseguenza che soltanto con “la nomina in seno ad un collegio amministrativo, e così l’appartenenza a tale consesso, determina l’indifferenza delle successive vicende associative eventualmente intervenute tra il rappresentante e l’organizzazione che lo aveva designato” mentre nella fattispecie la designazione non si era tradotta in una nomina e prima del completamento del complesso iter procedimentale il rapporto tra l’appellante e l’organizzazione di categoria si era dissolto; Consiglio di Stato, VI, n. 3005 del 2013, pronunce che si possono rinvenire in www.giustizia-amministrativa.it

[32] Cfr. L. ANTONINI, Il posizionamento istituzionale delle Camere di commercio dopo la sentenza n. 374 del 2007, in www.federalismi.it, 24/2009, 6.

[33] Per un’analisi delle competenze degli organi delle Camere di commercio sia consentito rinviare a R. FRICANO, Le Camere di commercio, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2006, 169 e ss.

[34] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013.

[35] Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

[36] Va sottolineato in merito che con riguardo a tali criticità la stessa ANAC ha formulato l’Atto di segnalazione n. 5 del 9 settembre 2015, recante “Proposte di modifica alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilita` e incompatibilita` di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”)”, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/atto.segnalazione.n.5.09.09.15.pdf

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