Senza categoria

Un supplemento di responsabilità per l’Autonomia

LaSicilia_Armao_14_11_14

un supplemento di responsabilità

Un supplemento di responsabilità per l’Autonomia

di Gaetano Armao

Universita’ di Palermo

Con la sentenza n.255 del 2014 la Corte costituzionale pone fine al controllo preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi regionali siciliane.

Si rafforza l’esercizio dell’autonomia responsabile senza l’alibi del Commissario che serviva a tanti parlamentari alla ricerca continua di clientele a promettere quel che non era legittimo riconoscere (assunzioni, prebende, promozioni, creazione di enti superflui etc.) “tanto poi impugna il Commissario dello Stato’. Bastava un ‘emendamento’ magari trasversale è presentato nelle lunghe notti delle finanziarie per consolidare un po’ di ‘consenso’.

Accadeva così che il politicante ‘vendeva’ il risultato ai poveri clientes, tanto poi c’era il ‘cattivo’ che impugnava la norma palesemente incostituzionale.

A quel punto la legge regionale veniva pubblicata depurata delle parti impugnate ed il politicante poteva annunciare ai suoi che aveva provato, era andata male non per colpa sua, ma alla prossima ‘leggina’ si poteva riprovare, bastava restar ‘fedeli’.

Tornando alla sentenza va precisato che meglio sarebbe stato confermare la figura del Commissario dello Stato, mantenendo il potere di impugnare successivamente le leggi della Regione e non “congelarlo’ come aveva fatto già il Giudice delle leggi con l’Alta Corte.

Ma la Regione non si è neanche costituita in giudizio e non ha potuto così difendere lo Statuto nella parte in cui andava preservato, garantendo un sistema di controllo di costituzionalità rispettoso della specialità.

Lo precisa la stessa Corte: lo Statuto “tendeva ad individuare nel Commissario il garante imparziale del “patto di autonomia” tra l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale”, organo che adesso la Corte costituzionale priva delle norme che ne fondavano le competenze ( che non vengono dichiarate incostituzionali, ma riconosciute non più operative).

Un punto in favore ed uno in danno dell’Autonomia quindi, anche se appare indubbio che il superamento del controllo preventivo vada considerato, comunque, un progresso nel senso dell’autonomia responsabile.

Accanto a tante impugnative sacrosante negli ultimi anni ci sono state altri ricorsi, sopratutto in materia finanziaria, effetto di un controllo troppo occhiuto è che hanno inibito l’esercizio del potere legislativo della Regione e la rivendicazione stessa delle prorogative statutarie.

Il nuovo assetto consentirà alla Regione di dispiegare in pieno le proprie difese durante il giudizio di fronte al Giudice costituzionale, ma in vigenza della legge. E senza dover ricorrere, così, all’escamotage, sostanzialmente inapplicato, della promulgazione della legge impugnata, sistema che ha costituito un vero e proprio deterrente ai giudizi sulle norme impugnate, ma promulgate,  introdotto dalla stessa Corte che prospettava in tal senso la responsabilità personale del Presidente della Regione.

Come sostenevo già in un articolo su la Sicilia” il 6 maggio del 2012: “occorre quindi chiedersi se la Sicilia debba continuare ad avere un controllo di costituzionalità basato sulla censura preventiva, spesso apodittica, operata dal Commissario dello Stato; un controllo analogo a quello che le vecchie C.P.C. riservavano ai comuni e che la colloca al di sotto di tutte le altre Regioni (per le quali l’impugnazione non paralizza la legislazione, art. 127 Cost).

Il ‘sistema’ del controllo sulle leggi delineato dallo Statuto puo’ giustificarsi solo in presenza dell’Alta Corte (simul stabunt, simul cadent), che doveva decidere in trenta giorni, pertanto, sino al suo ripristino, e’ ingiustificato il potere di veto preventivo affidato al Commissario dello Stato.

Con la riforma costituzionale (l. Cost. n. 3/2001), in virtù della “clausola di maggior favore” (art. 10), anche in Sicilia doveva applicarsi il nuovo assetto di controllo sulla normazione regionale (ricorso alla Corte del Governo statale dopo la pubblicazione della legge regionale). Un ordine del giorno dell’ARS del 29.11.2001 –  effetto dell’eterogenesi dei fini («conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali») – ha mantenuto il vecchio sistema, rinviando alla riforma dello Statuto (ancora oggi attesa), e finendo per degradare la ‘specialita”. Una discutibile sentenza della Corte costituzionale (n.314/2003) – contestata dalla migliore dottrina (Teresi, Ruggeri) -, avrebbe ‘cristallizzato’ un modello di annichilimento  dell’autonomia regionale.

Impugnative reiterate paralizzano l’attività della Regione, si passi al regime di controllo sulla legislazione sancito dalla Costituzione, almeno sino a alla ricostituzione integrale del ‘modello’ declinato dallo Statuto. Si pubblichino le leggi impugnate, che cesseranno gli effetti dopo l’eventuale pronuncia di incostituzionalità, e salvi quelli prodotti medio tempore, conferendo alla Sicilia un controllo sulla normazione almeno non deteriore rispetto a Regioni pur dotate di minor autonomia”

Informazioni su Gaetano Armao

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *