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Sul MUOS il CGA fa prevalere le ragioni dello Stato ed esautora la Regione (dopo averne accertato l’ incapacità).

 

di Gaetano ARMAO
Università di Palermo-DEMS

IL CGA con una recente sentenza non definitiva (n. 581 del 2015) che rinvia ad un accertamento istruttorio sulla vicenda del MUOS, determina la sostanziale esautorazione della Regione dalla valutazione della tutela della salute dei propri cittadini e dell’ambiente.
Si tratta, come noto, del sistema di comunicazioni satellitari (SATCOM) militari ad alta frequenza (MUOS è acronimo di Mobile User Objective System) sulla realizzazione del quale il TAR Sicilia, Palermo, I, con la sentenza n. 461 del 2015 ha annullato i provvedimenti regionali che hanno dapprima revocato e poi ritirato le revoche (c.d revoca delle revoche) delle precedenti autorizzazioni all’impianto.
Il Consiglio, infatti, ha ritenuto illegittimi gli annullamenti d’ufficio operati dalla Regione siciliana degli atti regionali di ritiro dell’inizio del 2013 (in particolare con la delibera della Giunta regionale 5 febbraio 2013, n. 61) e relativi proprio al MUOS a causa dell’insufficiente istruttoria. Secondo la sentenza non definitiva la Regione non avrebbe potuto procedere a un legittimo esercizio dell’autotutela nei confronti degli atti autorizzatori già rilasciati, se non muovendo da una preventiva confutazione (con metodo scientifico, e non con generiche considerazioni) dell’attendibilità degli esiti degli accertamenti istruttori che erano stati compiuti prima dell’adozione degli atti poi revocati e sui quali questi ultimi si basavano. Sarebbe cioè occorsa, quantomeno, una dimostrazione di presumibile scarsa attendibilità di tali originari risultati istruttori.
Appare evidente che i giudici d’appello abbiano ritenuto di far prevalere l’interesse internazionale ed alla difesa della Repubblica Italiana ad installare ed a far funzionare il Muos rispetto ai contrapposti interessi, di pari rango costituzionale, delle comunità di cittadini siciliani insediate nei territori prossimiall’installazione delle antenne a scongiurare, nei limiti del principio di precauzione, ogni rischio di pregiudizio per la salute e per la qualità dell’ambientale.
Accogliendo quindi solo parzialmente le tesi del Comune di Niscemi i giudici hanno ritenuto di disporre un accertamento istruttorio sul rischioper la salute umana delle popolazioni insediate nei territori circostanti l’impianto Muos, per l’ambiente e per la sicurezza del volo, avuto riguardo soprattutto al cumulo delle emissioni.
Il provvedimento del CGA, infatti, affida l’accertamento sulla eventuale pericolosità del Muos debba ad un collegio composto da tre Ministri (salute, ambiente e della tutela del territorio e del mare ed infrastrutture e trasporti, che tuttavia potranno delegare lo svolgimento dell’incarico a un esperto appositamente nominato) e da due scienziati nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e l’altro dal Presidente del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.).
Occorre tuttavia chiedersi che decisione sia quella attribuita ad un comitato misto di organi politici e tecnici ai quali viene affidata la valutazione degli effetti, anche sulla salute umana, delle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto Muos”considerato sia isolatamente sia in cumulo con gli impianti di radiotrasmissione ricadenti all’interno del territorio siciliano potenzialmente suscettibile di essere investito dalle emissioni prodotte dal suddetto impianto”? O se “tali emissioni siano conformi, o no, alla normativa (sovranazionale, nazionale e regionale) in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche, di tutela ambientale delle aree SIC e di prevenzione antisismica”, e se le stesse possono peraltro determinare errori “di puntamento delle antenne, la sicurezza del traffico aereo civile”?
Se c’è un pregiudizio per la salute o per l’ambiente o per la sicurezza del volo (dato tecnici), occorre chiedersi cosa possano dire tre ministri, ai quali, peraltro, è attribuita la maggioranza del singolare comitato “poli-tecnico”.
In definitiva, nonostante sia una questione di salute da valutare tecnicamente, la circostanza che siano presenti ben tre ministri (ed il comitato può delibare con analoga maggioranza) dimostra piuttosto che è stata trasformata in una vicenda politica attribuita sostanzialmente al governo nazionale. E con il paradosso che il Comune di Niscemi dovrà anticipare pure le spese per tutti i componenti del comitato (ministri compresi).
Vero è che la sentenza ha censurato la superficiale e contraddittoria condotta della Giunta e dell’Amministrazione regionale che dapprima ha ritirato gli atti di autorizzazione all’impianto concessi nel 2011 e poi – con una clamorosa marcia indietro non meno superficiale e contraddittoria – ha annullato il ritiro consentendo la costruzione del MUOS. Tuttavia nonostante l’inetta condotta regionale (da accertare se inconsapevole o voluta, anche tenuto conto degli interessi economici connessi alla realizzazione dell’impianto), questo non può portare ad esautorarla del tutto, in guisa da incidere significativamente sulle prerogative costituzionali.
È probabile che si tratti di incapacità, ma non può escludersi che gli atti di ritiro siano stati adottati con ‘faciloneria’ proprio per renderne più agevole l’impugnazione, con una condotta solo apparentemente “suicida”, salvando così la facile propaganda contro il Muos e lo stesso Muos. E cercando di scaricare sui giudici l’incapacità della politica di assumere scelte competenti e coraggiose.
Se il Governo regionale, dopo la pantomima sul Muos (primati, poi no, poi ni poi ancora si,) voleva lavarsene le mani c’è riuscito. Ma questo non può determinare la marginalizzazione della prerogative regionali e, con esse, dei diritti dei siciliani.
Palermo, 10 settembre 2015.

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